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La commissione di cui all'articolo 5 stabilisce la graduatoria di merito dei concorrenti a formare la quale e' preso come base il punto attribuito a ciascun concorrente ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7, eventualmente cosi' maggiorato.
- a)titolo di studio superiore a quello di istruzione secondaria di primo grado: 0,50/20 per ogni classe successiva superata;
- b)prestanza fisica: 1/20 a ciascun concorrente classificato di "molta prestanza fisica" ai sensi del quarto comma dell'articolo 6;
- c)conoscenza di lingue estere, per ogni lingua conosciuta: 0,25/20 per voto compreso tra i 10 e i 12 ventesimi; 0,50/20 per voto compreso tra i 12,01 e i 15 ventesimi; 1/20 per voto superiore a 15 ventesimi;
- d)precedenti di carriera, benemerenze militari e civili: 3/20 per ogni medaglia d'oro al valor militare o al valor civile; 2/20 per ogni medaglia d'argento al valor militare o al valor civile o per promozione straordinaria per merito di guerra; 1/20 per ogni medaglia di bronzo al valor militare o al valor civile, per ogni croce di guerra al valor militare o per promozione straordinaria per benemerenze di istituto; 0,50/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di campagna di guerra e per ogni encomio solenne o attestato di benemerenza; 1/20 al concorrente avente grado di appuntato; 2/20 per i sottufficiali provenienti dalle altre Armi dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica in servizio o in congedo; ((0,166/20 per ogni anno o frazione di anno superiore a 6 mesi di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri alla data del bando di concorso, fino ad un massimo di punti 1,50/20. Nel computo del servizio prestato e' considerato anche il tempo trascorso in licenze brevi, ordinarie, in luoghi di cura o in licenza di convalescenza per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio)). A parita' di merito e' data la precedenza agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile. I concorrenti compresi nella graduatoria di merito sono ammessi al corso allievi sottufficiali presso la scuola sottufficiali dei carabinieri nell'ordine della graduatoria stessa fino alla concorrenza dei posti messi a concorso.
Testo in vigore dal 20 gennaio 1970 al 30 gennaio 1987
