Sono a carico dell'Amministrazione le spese per il Vitto degli allievi ufficiali, per la prima vestizione degli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo e quelle per la manutenzione del corredo degli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo; sono altresi' a carico dell'Amministrazione le rette ospedaliere per il ricovero degli allievi in luoghi di cura. Sono a carico degli allievi le spese per i libri di testo, quelle di carattere personale e quelle che saranno volta per volta determinate nel bando di concorso per l'ammissione all'Accademia.

Testo vigente dal 16 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-06-09;405~art9 · fonte su Normattiva