Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 9 giugno 1964, n. 405, e' sostituito dal seguente: "Il trattamento economico di cui ai precedenti commi e' corrisposto agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anche durante i periodi di interruzione dei corsi e di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita', mentre ne e' sospesa la corresponsione agli allievi non provenienti dai sottufficiali del Corpo durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermita' non dipendenti da causa di servizio".

Testo vigente dal 23 marzo 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-27;68~art3 · fonte su Normattiva