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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, o con questa incompatibili.

[2]Il Governo del Re ha facolta' di emanare per Regio decreto, sentito il Consiglio dei Ministri, le disposizioni transitorie e le altre che saranno necessarie per l'attuazione della presente legge, nonche' per il coordinamento della medesima con il decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2786, e con le altre leggi che potranno essere, ove occorra, modificati.

[3]Pure per Regio decreto, su proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, si potra' provvedere alla modificazione ed al riordinamento delle piante organiche della Magistratura in tutti gli uffici giudiziari del Regno, entro i limiti dei posti stabiliti per ciascun grado dalle nuove tabelle.

[4]L'istituzione e la trasformazione di uffici previste nell'articolo 10 e gli aumenti di personale di cui all'art. 11 avranno attuazione non prima del 1° luglio 1930.

[5]Nulla e' innovato alla delegazione contenuta nell'art. 1, n. 3, della legge 24 dicembre 1925, n. 2260.

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[7]Data a San Rossore, addi' 17 aprile 1930 - Anno VIII

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Rocco - Mosconi.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art12 · fonte del testo