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[1]Gli uditori vice pretori dopo 18 mesi almeno di effettivo servizio in tale qualita' possono conseguire la nomina a pretore aggiunto, quando superino con buon esito la prova di un esame teorico-pratico, secondo le norme da stabilire per Regio decreto, ai termini dell'art. 12, capoverso 1, della presente legge, al quale esame essi possono presentarsi dopo almeno un anno di tirocinio in qualita' di vice pretore.

[2]I pretori aggiunti sono generalmente destinati in sott'ordine in preture provviste di titolare; ma per necessita' di servizio possono anche essere incaricati di reggere temporaneamente preture prive di titolare.

Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art3 · fonte del testo