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I pretori aggiunti dopo non meno di tre anni di grado possono essere nominati pretori, in base a giudizio di promovibilita' dato dal Consiglio giudiziario presso la Corte d'appello. I magistrati che hanno conseguito il grado di pretore e ne abbiano esercitate per tre anni le funzioni sono inamovibili.
Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010
