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[1]Le promozioni al grado di primo pretore sono fatte in seguito a scrutinio a turno di anzianita' dei pretori, i quali abbiano almeno 17 anni di servizio effettivo.

[2]I pretori ritenuti meritevoli di promozione sono classificati in promovibili per anzianita' congiunta al merito, in promovibili per merito ed in promovibili per merito distinto.

[3]A seconda della qualifica riportata, i pretori sono collocati in tre distinti elenchi per ordine di anzianita', indipendentemente dal numero dei voti conseguiti e dalla data dello scrutinio.

[4]Le promozioni a primo pretore da disporre entro l'anno sono riservate per un quinto ai promovibili per anzianita' congiunta al merito, per tre quinti ai promovibili per merito, per un quinto ai promovibili per merito distinto.

Testo in vigore dal 29 aprile 1930 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-04-17;421~art5 · fonte del testo