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Agli effetti dell'adempimento degli obblighi di leva e degli eventuali richiami in servizio si applicano, nei confronti dei prosciolti dalla ferma volontaria in forza del precedente articolo, le disposizioni di legge vigenti in materia. I sottufficiali ed i graduati di truppa che abbiano rinunciato al grado per contrarre arruolamento volontario, qualora siano stati prosciolti, sono reintegrati nel grado precedentemente rivestito salvi i casi previsti alla lettera d) del n. 2) e alle lettere a) e b) del n. 3) del precedente articolo. Il tempo trascorso nel predetto arruolamento e' computato nell'anzianita' di grado.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art10 · fonte su Normattiva