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Per corrispondere alle necessita' dei ruoli dei sottufficiali del servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica il Ministro della difesa, con riferimento alla programmazione decennale di cui all'articolo 1, indice per ciascuna Forza armata, per il numero dei posti disponibili nei rispettivi organici, uno o piu' concorsi annuali, in relazione al numero degli arruolamenti volontari di cui all'articolo 4.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
