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Ai concorsi di cui al precedente articolo possono partecipare, a domanda, i sergenti che hanno ultimato la ferma volontaria di cui all'articolo 4. La domanda di partecipazione deve essere presentata due mesi prima del termine della ferma volontaria, ed e' valida come domanda di rafferma per tutto il periodo degli esami e della valutazione della commissione costituita per il concorso. La mancata presentazione della domanda equivale ad atto di rinuncia; i sergenti rinunciatari sono congedati al termine della ferma contratta, fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 9.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art14 · fonte su Normattiva