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L'avanzamento dei sottufficiali ha luogo:

  • a)ad anzianita';
  • b)a scelta;
  • c)per meriti eccezionali;
  • d)per benemerenze da istituto o di servizio, in via straordinaria, rispettivamente per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza. Puo' essere, inoltre, conferita la qualifica di "aiutante" o "scelto". L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) ed il conferimento, della qualifica di "aiutante" o "scelto" si effettuano secondo quanto stabilito dalla tabella C allegata alla presente legge.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art26 · fonte su Normattiva