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Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti i sottufficiali che alle date indicate nel precedente articolo abbiano soddisfatto alle condizioni di cui all'articolo 27 e alla tabella C allegata alla presente legge Dalle aliquote sono esclusi i sottufficiali che risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo, o sottoposti a procedimenti disciplinari o sospesi dall'impiego o in aspettativa per i motivi previsti dall'articolo 15 della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art29 · fonte su Normattiva