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L'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e' sostituito dal seguente: "ART. 3. - I sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in: sottufficiali in ferma volontaria o rafferma; sottufficiali in servizio permanente; sottufficiali in congedo; sottufficiali in congedo assoluto. I sottufficiali in congedo sono ripartiti nelle seguenti categorie: sottoufficiali dell'ausiliaria; sottufficiali di complemento; sottoufficiali della riserva".

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art3 · fonte su Normattiva