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Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il sottufficiale venga a trovarsi nelle situazioni previste da secondo comma dell'articolo 29, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro d'avanzamento, se questo e' stato formato, e procede all'acquisizione, entro due mesi, di tutti gli elementi atti a definire la posizione dell'interessato.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
