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I sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianita' sono promossi a ruolo aperto con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalla tabella C allegata alla presente legge. I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30, nell'avanzamento ad anzianita', sono promossi, se idonei, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
