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Il primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge. I restanti sottufficiali sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: - la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C allegata alla presente legge, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo dei sottufficiali in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente primo comma; - la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalla tabella C sopra citata, prendendo posto nel ruolo dopo i sottufficiali da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno. I sottufficiali esclusi dalle aliquote di valutazione, di cui all'articolo 30, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modalita' indicate nei precedenti commi.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
