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((Al sottufficiale in ausiliaria compete in aggiunta al trattamento di quiescenza una indennita' annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianita' di servizio corrispondente a quella posseduta dal sottufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria..il, Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennita' integrativa speciale, ne' della quota di aggiunta di famiglia)). Le disposizioni di cui agli articoli 67, terzo comma, e 69 primo e terzo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quelle di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 sono estese al sottufficiale dell'ausiliaria. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, durante il quale la ritenuta in conto entrata Tesoro viene operata in ragione del 7 per cento, e' liquidato al sottufficiale un nuovo trattamento di quiescenza in relazione a detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che servirono ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente o dal richiamo, maggiorati degli aumenti biennali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria non altrimenti computato in precedenti eventuali liquidazioni, nonche' dell'indennita' di cui al precedente primo comma. Al sottufficiale, che sia stato richiamato dall'ausiliaria per almeno un anno, e' liquidato all'atto della cessazione dal richiamo un nuovo trattamento di quiescenza, sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali maturati nel periodo trascorso in ausiliaria prima del richiamo stesso.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 9 ottobre 2010
