La categoria della riserva comprende i sottufficiali che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra. Il sottufficiale cessa di appartenere alla riserva ed e' collocato in congedo assoluto al compimento del 65° anno di eta'. Per i sottufficiali di complemento continuano ad applicarsi le norme di cui al capo II del titolo IV della legge 31 luglio 1954, n. 599.

Testo vigente dal 23 maggio 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art48 · fonte su Normattiva