Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995. Leggi il testo vigente →

Possono partecipare all'arruolamento di cui al precedente articolo i giovani che:

  • 1)siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;
  • 2)non siano incorsi: - in condanne per delitti; - nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per i motivi indicati al n. 2), lettere a), c) e d), e n. 3) del successivo articolo 9;
  • 3)abbiano tenuto buona condotta;
  • 4)siano celibi o vedovi e comunque senza prole;
  • 5)abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potesta' o la tutela. Non occorre consenso per coloro che siano, gia' alle armi, ovvero abbiano gia' concorso alla leva e siano stati arruolati;
  • 6)siano riconosciuti in possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione;
  • 7)compiano il 17° anno di eta' e non abbiano superato il 24° nell'anno in cui viene effettuato l'arruolamento. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;
  • 8)siano in possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo, fermo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1971, n. 124.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art5 · fonte su Normattiva