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Per la nomina alle "cariche speciali" dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza restano in vigore le disposizioni al riguardo previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210, dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1980, n. 318, e dall'articolo 16 della legge 18 gennaio 1952, n. 40.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
