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Sono istituiti i seguenti nuovi ruoli degli ufficiali in servizio permanente e delle categorie del congedo: nell'Esercito: - Arma dei carabinieri: ruolo tecnico-operativo; - altre Armi e Corpi: ruolo tecnico, amministrativo; nell'Aeronautica: ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza: ruolo tecnico-operativo. I ruoli degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono soppressi; in loro vece e' istituito il ruolo del Corpo unico degli specialisti della Marina militare, nel quale sono immessi gli ufficiali appartenenti ai soppressi ruoli dei servizi nautici, tecnici, macchina, contabili e portuali. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, ripartiscono, se necessario, i ruoli di cui ai precedenti primo e secondo comma in sottoruoli in base alle specializzazioni, categorie e specialita' in cui si articolano i sottufficiali delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Le consistenze organiche dei ruoli, le forme e le modalita' di avanzamento, il numero delle promozioni annuali e gli anni di anzianita' minima richiesti per la valutazione sono riportati nelle tabelle D/1, D/2, D/3 e D/4, annesse alla presente legge.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 7 maggio 1993

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art53 · fonte su Normattiva