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L'immissione nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 53 ha luogo con il grado di tenente, o corrispondente, mediante concorso per titoli ed esami. Il Ministro della difesa e, per quanto di competenza, il Ministro delle finanze, determinano al 31 gennaio di ciascun anno, in relazione alle vacanze prevedibili al 31 dicembre dello stesso anno, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli, ripartendo i posti, se necessario, tra le categorie, specialita' e specializzazioni di provenienza dei sottufficiali concorrenti. Il numero dei posti e la relativa ripartizione devono essere indicati nei bandi di concorso. Ai concorsi possono partecipare, per non piu' di due volte, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza, appartenenti alle specializzazioni, categorie e specialita' indicate nei bandi di concorso, che negli ultimi cinque anni abbiano riportato qualifica non inferiore a "superiore alla media".
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 27 marzo 2001
