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I giovani in servizio di leva e quelli in congedo illimitato o comunque alle armi possono partecipare, indipendentemente dalla Forza armata o Corpo armato di appartenenza, agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli. Se arruolati, perdono il grado eventualmente rivestito in precedenza. Le norme concernenti le riserve di posti, previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non si applicano agli arruolamenti di cui ai precedenti articoli salvo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art6 · fonte su Normattiva