Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, ai sottufficiali in servizio permanente alla data di entrata in vigore della stessa legge, che rivestano il grado di maresciallo maggiore e gradi corrispondenti o che lo conseguano per effetto delle promozioni previste dal successivo articolo 68, viene attribuita la qualifica di "aiutante" o "scelto" secondo quanto previsto dal precedente articolo 26. Per essere inclusi nelle apposite aliquote di valutazione i marescialli maggiori e gradi corrispondenti debbono aver maturato la permanenza minima nel grado prevista dalla tabella C allegata alla presente legge o, se piu' favorevole, il venticinquesimo anno di servizio. La suddetta qualifica e' conferita:

  • a)dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla stessa data possiedono le condizioni richieste;
  • b)dalla data di maturazione di una delle condizioni stesse, per i sottufficiali che le acquisiscano in applicazione delle norme transitorie della presente legge. Dal computo degli anni di effettivo servizio, ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, e' detratto il periodo eventualmente trascorso in servizio di leva fino ad un massimo di quindici mesi. Per i marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza il periodo di effettivo servizio di cui al secondo comma e' computato, senza la detrazione di cui al terzo comma, dalla nomina a vice brigadiere ed e' stabilito in ventitre' anni. Per i marescialli maggiori della stessa Arma, reclutati in base alla legge 1 dicembre 1949, n. 1067, i periodi di effettivo servizio sono computati, se piu' favorevoli, con gli stessi criteri stabiliti dal presente articolo per i sottufficiali delle tre Forze armate.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art65 · fonte su Normattiva