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Sono prive di effetti le prove di esami eventualmente sostenuti dai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza per l'avanzamento a scelta a qualsiasi grado, previsti dalle disposizioni precedentemente in vigore ed abrogate dalla presente legge. Restano fermi, tuttavia, gli effetti dei giudizi per il suddetto avanzamento a scelta, gia' pronunciati alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art67 · fonte su Normattiva