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Il primo concorso per la nomina al grado di tenente o corrispondente dei ruoli ufficiali, di cui al precedente articolo 53, ha luogo nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' da essa previste. Fino alla copertura degli organici dei tenenti dei rispettivi ruoli, i posti da mettere a concorso non possono superare, per ciascun anno, la misura di un quinto degli organici stessi.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art69 · fonte su Normattiva