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Le eventuali posizioni soprannumerarie rispetto ai preesistenti organici dei sottufficiali di ciascuna Forza armata sono riassorbite alla stessa data di entrata in vigore della presente legge ad eccezione di quelle di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e alla tabella allegata ali legge 26 gennaio 1982, n. 21.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art71 · fonte su Normattiva