Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge i sottufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi della Marina e del ruolo naviganti dell'Aeronautica possono chiedere di cessare dal servizio permanente al compimento del cinquantatreesimo anno di eta'. La cessazione si considera avvenuta, ad ogni effetto, per raggiungimento dei limiti di eta'. In tal caso l'eventuale permanenza in ausiliaria non puo' superare il periodo di cinque anni. La facolta' prevista dal precedente primo comma puo' essere esercitata anche dai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio con rapporto d'impiego ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824, al compimento del cinquantatreesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art73 · fonte su Normattiva