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Gli articoli 24, 25 ed il secondo comma dell'articolo 27 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sono abrogati. E' altresi' abrogato nella citata legge ogni riferimento al ruolo speciale mansioni di ufficio dei sottufficiali. Sono anche abrogati l'articolo 21 e l'articolo 34 della legge 10 giugno 1964, n. 447, nonche' le leggi 18 gennaio 1977, n. 9, e 2 aprile 1980, n. 114. Sono, abrogate tutte le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-05-10;212~art77 · fonte su Normattiva