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La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, determinati con decreto del Ministro della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, del Ministro delle finanze, dei volontari delle tre Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza e' subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di cinque anni. Detto vincolo permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente o, per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della Guardia di finanza, dopo il passaggio in servizio continuativo. Per il proscioglimento dal suddetto vincolo si applica la disposizione del successivo articolo 9. Limitatamente all'Arma dei carabinieri e al Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle categorie di appartenenza, si osservano le disposizioni dell'articolo 40 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni, applicabili al Corpo della Guardia di finanza per effetto della legge 17 aprile 1957, n. 260, dell'articolo 26 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e successive modificazioni, e dell'articolo 34 della legge 3 agosto 1961, n. 833.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 11 giugno 1995
