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Gli arruolati sono prosciolti:
- 1)a domanda:
- a)per qualsiasi causa, durante i primi sei mesi della ferma volontaria. Per i minorenni e' richiesto il consenso di chi esercita la patria potesta' o la tutela;
- b)per gravi comprovati motivi, successivamente ai primi sei mesi;
- 2)d'autorita':
- a)per permanente inidoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialita' di assegnazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7;
- b)per protratta insufficienza di profitto negli studi;
- c)per inidoneita' al grado di caporale, di caporale maggiore e di sergente e gradi corrispondenti;
- d)per grave mancanza disciplinare, ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
- 3)d'ufficio:
- a)per perdita del grado o retrocessione dalla classe;
- b)per condanna penale per delitti non colposi;
- c)per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma volontaria di cui all'articolo 4.
Testo in vigore dal 23 maggio 1983 al 18 febbraio 1998
