I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.
Testo vigente dal 23 aprile 1958
