I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art51 · fonte del testo