Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Societa' Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti. Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, e iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione. Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

  • a)gli apprendisti;
  • b)il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;
  • c)Il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 11 dicembre 1962, n. 1790

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La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450."; ha inoltre disposto (con l'art. 4 comma 2) che "Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450."

Testo vigente dal 1 febbraio 1963

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 febbraio 1963

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1957 al 1 febbraio 1963.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 11 dicembre 1962, n. 1790

    La L. 11 dicembre 1962, n. 1790 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e salvo quanto previsto al successivo articolo 5, tutti i dipendenti, compresi i dirigenti, dalle societa' che esercitano il controllo ed il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle societa' concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalle associazioni costituite tra le stesse societa' concessionarie per la tutela e la rappresentanza dei loro interessi economici e sindacali, sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia alle condizioni e con le esclusioni di cui all'articolo 5, comma secondo e terzo, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450."; ha inoltre disposto (con l'art. 4 comma 2) che "Le disposizioni di cui al precedente comma integrano a tutti gli effetti, quelle contenute nell'articolo 5 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-12-04;1450~art5 · fonte del testo