((Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondo stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei all'iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltreche' alla pensione calcolata ai sensi dell'art. 23, ad un supplemento pari alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi)).
Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1958 al 1 settembre 1971. 136 parole tolte, 37 parole aggiunte.
Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versatitolto: nell'assicurazione obbligatoria per la invalidita'aggiunto: o accreditati contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstititolto: contributi per rapporti di lavoro diversi da quelli esattorialiaggiunto: per periodi anteriori alla data di iscrizione al Fondotolto: o per rapporti di lavoro esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923, ovvero per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessaaggiunto: stesso, ovvero risultino effettuati versamenti volontari nella assicurazione predetta per periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporaneitolto: alla iscrizioneaggiunto: all'iscrizione al Fondo, hanno diritto,tolto: oltre cheaggiunto: oltreche' alla pensione calcolata ai sensitolto: dello artaggiunto: dell'art. 23,tolto: alla liquidazione a carico del Fondo diaggiunto: ad un supplemento paritolto: al 20 per cento dei contributi base versati per i predetti periodi, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1913, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonche' con l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni. Tale supplemento viene corrisposto dalla, data in cui risultino maturati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstitiaggiunto: alla quota della pensione liquidata dall'assicurazione obbligatoria in relazione ai predetti contributi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.