Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidita' non potra' essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'art. 23. Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota e' elevata al 45 per cento.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art59 · fonte del testo