Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art62 · fonte del testo