Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' altresi' soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1918, n. 1460. Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attivita' e nelle passivita' dei Fondi soppressi.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art78 · fonte del testo