La riduzione prevista dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata, ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.

Testo vigente dal 23 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-04-02;377~art77 · fonte del testo