Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas

Art. 12 — Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili

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L'iscrizione al Fondo e' sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria. Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto puo' ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennita', sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio. L'iscritto che si avvalga della facolta' prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso puo' essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 per cento annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni. Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facolta' dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.

Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1971-12-06;1084~art12 · fonte su Normattiva