Art. 13 — Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili
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Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianita' a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennita' dovuto dal Fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
