Art. 14 — Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio
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Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennita', sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
