Art. 15 — Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva
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Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti e' integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo. La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto, un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso. La pensione complessiva di cui alla presente legge e' posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.
Testo in vigore dal 20 dicembre 1971 al 20 marzo 1987
