Art. 33 — Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla legge n. 638 del 1955
Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° novembre 1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, gia' riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente legge. Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1° maggio 1946, gia' riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della legge 1° luglio 1955, n. 638. I periodi gia' riscattati, a norma dell'articolo 36 della legge 1° luglio 1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
