Art. 1 — Istituzione e denominazione del Fondo integrativo
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e' soppresso con effetto dal 1° novembre Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125
3con decorrenza dal 1 dicembre 2015
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione".
Testo vigente dal 15 agosto 2015
