Art. 40 — Norma transitoria
Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1° gennaio 1969, applicando le percentuali di cui al citato articolo 1 sull'80 per cento del loro ammontare in godimento a tale data. Al fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1° gennaio 1969-30 giugno 1970 - data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla legge 29 marzo 1965, n. 220, considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all'articolo 3 della legge 29 marzo 1965, n. 220, e' risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151.94 dell'anno 1968, con una variazione in aumento del 7,43 per cento del primo rispetto al secondo - a decorrere dal 1° luglio 1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 per conto dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti: del 7,43 per cento le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1° gennaio 1969; del 3,34 per cento le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969.
Testo vigente dal 20 dicembre 1971
