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[1]Il rendiconto della gestione degli emolumenti spettanti al conservatore dei registri immobiliari ed al personale di collaborazione delle conservatorie e', per ciascun esercizio finanziario, soggetto al controllo della ragioneria centrale del Ministero delle finanze e presentato in Parlamento in allegato al rendiconto consuntivo del Ministero delle finanze.
[2]DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Testo in vigore dal 7 agosto 1971 al 25 novembre 1973
