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Fermi restando i limiti massimi di eta' previsti dal primo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ed il requisito del superamento del numero di esami indicato dal terzo comma del citato articolo 19, per coloro che frequentano corsi universitari o istituti di istruzione superiore o equipollente, e' elevato a tre anni il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale puo' essere concesso il ritardo nella prestazione del servizio militare di leva. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 23 dicembre 1988 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-16;538~art1 · fonte su Normattiva