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Dopo il secondo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191, sono inseriti i seguenti: "Per ottenere il beneficio del ritardo di cui al presente articolo, il giovane deve dimostrare, per la prima richiesta, di essere iscritto ad un corso universitario di laurea o di diploma; di aver superato - nel corso dell'anno solare precedente a quello per il quale si chiede il rinvio - per la seconda richiesta, almeno uno e, per le richieste annuali successive, almeno due, degli esami previsti dal piano di studi del corso di laurea frequentato dallo studente. Possono inoltre ottenere il beneficio del ritardo i giovani che comprovino di aver completato tutti gli esami previsti dal piano di studi e debbano ancora sostenere, dopo il 31 dicembre, il solo esame di laurea o di diploma. Il numero di esami da superare e' ridotto ad uno quando il piano di studi nel corso di laurea frequentato dallo studente non ne prevede, per l'anno di corso interessato, piu' di due. Il Ministro della difesa stabilisce le norme per consentire l'anticipo a domanda del servizio militare di leva ai giovani arruolati che conseguano la maturita' o titolo di studio equipollente di scuola secondaria superiore". Sono abrogate le disposizioni di cui ai numeri 2) e 3) dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art10 · fonte su Normattiva