Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 13 — Durata dei corsi per gli allievi ufficiali di complemento

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In relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata, la durata dei corsi allievi ufficiali di complemento delle tre Forze armate e' stabilita con decreto del Ministro della difesa.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art13 · fonte su Normattiva