Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata

Art. 14 — Qualificazione professionale e agevolazioni

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Le Forze armate, nella definizione dei programmi di addestramento relativi ai propri compiti istituzionali, tendono all'elevazione delle capacita' professionali dei giovani alle armi, contribuendo in tal modo alle esigenze produttive e civili della nazione. Il piano dei corsi di ciascuna Forza armata per la formazione di specialisti ed aiuto specialisti, cui sono ammessi i militari di leva, e' comunicato ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, nonche' ai presidenti delle giunte regionali. I corsi di qualificazione e di specializzazione, previsti per i militari ammessi alla commutazione della ferma di leva di cui all'articolo 5 della presente legge, sono resi noti ai militari alle armi. Al fine di agevolare l'inserimento dei giovani alle armi nelle attivita' produttive della Nazione, tre mesi prima del termine del servizio militare obbligatorio e della ferma di leva prolungata, il Ministro della difesa comunica gli elenchi nominativi degli specialisti ed aiuto specialisti in procinto di essere congedati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e ai presidenti delle giunte regionali delle regioni ove risiedono gli interessati. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per il personale di leva dell'Arma dei carabinieri.

Testo in vigore dal 15 gennaio 1987 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1986-12-24;958~art14 · fonte su Normattiva